Gesetz zum Schutz wildlebender Tiere mattina 1. März eines Jahres beginnt die Brut- und Setzzeit und Fällungen, Rodungen, auf Stock setzen oder abschneiden ist bis auf wenige Ausnahmen laut paragrafo 39 Bundesnaturschutzgesetz bis zum 30. Settembre eines Jahres verboten. *** Wildlife Protection Act la stagione dell'allevamento e dell'ambientazione inizia il 1° marzo di ogni anno e l'abbattimento, lo sgombero, lo stoccaggio o il taglio sono vietati fino al 30 settembre di ogni anno, con alcune eccezioni, secondo la sezione 39 della Federal Nature Conservation Act
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